Le Molestie Sessuali sul luogo di lavoro
In Italia il fenomeno della violenza e delle molestie sessuali, anche in ambito lavorativo, è rilevante. Per provare a comprenderlo meglio, partiamo da alcune definizioni:
Molestia sul lavoro: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (d.lgs 198/2006, articolo 26, comma 1).
Violenza sul lavoro: riguarda gli “incidenti” in cui il personale è abusato, minacciato o aggredito in circostanze relative al lavoro, incluso il pendolarismo da e verso il lavoro, con esplicite o implicite conseguenze su salute, sicurezza e benessere (Organizzazione Mondiale della Sanità).
Le principali norme in ambito europeo che regolano il tema delle molestie sessuali sono:
– Direttiva 2002/73/CE: definisce la molestia sessuale come situazione in cui si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona, in particolare, creando un clima intimidatorio, ostile, degradante umiliante o offensivo.
– Raccomandazione 92/131/CEE del 27/11/1991: sollecita gli Stati membri da una parte alla promozione della consapevolezza che è inammissibile qualsiasi comportamento a connotazione sessuale che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro; dall’altra alla revisione e al completamento della legislazione vigente sulla lotta al mobbing e alle molestie sul luogo di lavoro. La raccomandazione aggiunge: “Le molestie sessuali guastano l’ambiente di lavoro e possono compromettere con effetti devastanti la salute, la fiducia, il morale e le prestazioni di coloro che le subiscono”. Per molestia sessuale intende “Ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro, ivi inclusi atteggiamenti malaccetti di tipo fisico, verbale o non verbale”.
Il tema delle molestie sessuali sul luogo di lavoro è purtroppo un problema ormai pervasivo e cronico con impatti rilevanti anche per i danni psicologici causati alle vittime. Alcune ricerche sul tema evidenziano come le molestie sessuali vengano rivolte principalmente a donne, e messe in atto sia da parte di chi ha un ruolo professionale superiore, ma anche da colleghi, subordinati o clienti.
Le conseguenze psicologiche
Le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro manifestano diverse conseguenze psicologiche negative.
Le principali sono ad esempio:
- ansia
- paura
- depressione
- disturbi alimentari
- stress post-traumatico
- abuso di droghe e alcol
- disturbi del sonno
- diminuita autostima
- alienazione
- disturbi della concentrazione e della memoria
- tendenza al suicidio
- tendenza all’isolamento
- agorafobia
- claustrofobia
- attacchi di panico
- aggressività.
Un ulteriore piccolo elenco non esaustivo ma significativo delle conseguenze sulle vittime comprende:
- togliere il piacere di lavorare;
- instillare diffidenza nei confronti delle colleghe e dei colleghi di lavoro;
- diminuire la capacità di concentrarsi e le prestazioni lavorative;
- impedire di sfruttare le proprie attitudini e di cogliere le opportunità professionali;
- infondere sentimenti di vergogna e di colpa;
- intaccare la salute fisica e psichica con ripercussioni quali le cefalee,
- l’insonnia,
- i dolori alla schiena,
- il mal di stomaco,
- le depressioni,
- i sentimenti di ribrezzo e impotenza,
- la paura,
- una rabbia impotente ecc.;
- far perdere il posto di lavoro;
- pregiudicare la vita privata.
- Infine c’è anche l’assenteismo,
- la difficoltà a recarsi ogni giorno sul luogo di lavoro aumenta infatti il rischio anche di perdere la propria occupazione.
Cosa fare dunque?
In primis per affrontare il problema bisognerebbe agire sul cambiamento culturale e sulla prevenzione.
Ma se si è vittima o testimone di molestia sul luogo di lavoro, è importante affidarsi alle figure competenti come i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i delegati sindacali, l’Ispettorato del Lavoro, oppure recarsi presso un Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri per un’azione contro la persona responsabile delle molestie.
È possibile infine rivolgersi al numero verde antiviolenza 1522.
Bibliografia
American Psychological Association. (2017, 16 Novembre). Workplace sexual harassment ‘a chronic problem,’ says expert: More research needed to help predict who will harass, assess effective prevention strategies. ScienceDaily
Quick, J. C., & McFadyen, M. (2017). Sexual harassment: Have we made any progress?. Journal of occupational health psychology, 22 (3), 286.
Direttiva 2002/73/CE
Raccomandazione 92/131/CEE del 27/11/1991
Articolo a cura della dott.ssa Pamela Ciociola psicologa presso la sede di Legnano sulla tematica delle molestie vi consigliamo anche la la lettura dell’articolo sulle molestie in pubblico della dott.ssa Lamponi