All’interno di un procedimento giudiziario, per il quale il Giudice abbia disposto una Consulenza Tecnica d’Ufficio (comunemente definita C.T.U.) al fine di acquisire valutazioni che richiedono competenze specifiche, i difensori delle parti possono a loro volta nominare dei Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.) che, oltre ad assistere alle operazioni del C.T.U. a norma dell’art. 194 c.p.c, partecipano all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il C.T.U.
Il contatto tra C.T.P. e cliente avviene generalmente in modo formale: il professionista può essere direttamente contattato dal futuro cliente o, alternativamente, il suo nome può essere suggerito al cliente dal proprio avvocato difensore. Va tuttavia esplicitato che laddove il contatto iniziale possa avvenire in modo del tutto informale, da un punto di vista tecnico la nomina del C.T.P. deve essere tassativamente presentata in Cancelleria entro il temine stabilito dal Giudice, generalmente fissato entro l’inizio delle operazioni peritali (come disposto dall’ art 201 c.p.c).
Il lavoro del C.T.P. è caratterizzato da una particolare complessità e multidimensionalità: se da un lato il suo intervento ha l’obiettivo di verificare che il C.T.U. e il C.T.P. di controparte rispettino metodologie corrette ed esprimano giudizi fondati scientificamente, dall’altro ha un ruolo fondamentale di rete tra due discipline apparentemente distanti quale quella psicologica e quella giuridica, e di guida e supporto della parte all’interno della prassi valutativa.
Relativamente alla necessità di controllare la correttezza del percorso di consulenza tecnica, il C.T.P. può e deve:
- osservare e controllare l’esattezza dell’operato del C.T.U. (sulle metodologie e sui contenuti);
- formulare osservazioni e riserve nell’ambito dell’accertamento;
- formulare richieste di specifiche indagini peritali;
- partecipare alla programmazione del calendario delle sedute per lo svolgimento dell’incarico;
- partecipare a tutte le operazioni peritali, salvo che sussistano ragioni di opportunità in senso contrario preventivamente individuate (in tal caso, ricordiamo, sarà necessaria la registrazione delle operazioni);
- fare risultare nella relazione del C.T.U. i dati che ritiene opportuni e rilevanti ai fini dell’accertamento (quale corrispondente dell’obbligo del C.T.U. di tener conto delle osservazioni e istanze di parte)
- rivolgersi tramite difensore della parte al Giudice per ogni controversia insorta con il C.T.U.
Nel contempo va esplicitato come lo stesso CTP non può e non deve:
- in caso di incarichi inerenti i minori, incontrare il minore al di fuori degli incontri di C.T.U;
- preparare il proprio cliente ai test (comportamento lesivo delle norme deontologiche) e su come rispondere alle domande del C.T.U. durante il colloquio;
- assumere comportamenti o atteggiamenti intimidatori verso il C.T.U.;
- entrare in contraddittorio direttamente con le parti;
- servirsi dei mezzi stampa per un uso non consentito dalla legge e per un uso strumentale nella consulenza;
- usare metodi che influiscono sulla libertà di autodeterminazione;
- ricorrere a audio o videoregistrazioni occulte;
- fomentare il conflitto tra le parti.
In tal senso il ruolo del Consulente Tecnico di Parte è quello di seguire passo passo le operazioni poste in essere dal C.T.U. durante la consulenza d’ufficio, con l’obiettivo di verificarne la correttezza metodologica, formulare obiezioni, suggerimenti, osservazioni, deduzioni e controdeduzioni e presentare le proprie conclusioni convergenti o divergenti allo stesso C.T.U. Tali osservazioni e valutazioni devono essere prese effettivamente in considerazione dal C.T.U., pena la nullità delle sue conclusioni.
Relativamente al ruolo di raccordo tra i distinti professionisti in campo, pur mantenendo la propria autonomia professionale (come chiaramente elicitato dalla proprio stesso codice deontologico di riferimento), diviene fondamentale la possibilità di creazione di collaborazione e sinergie con l’avvocato della parte da un lato, con lo stesso C.T.U. dall’altro, il tutto nell’interesse dell’interno sistema familiare e soprattutto sempre nel superiore interesse dei minori, che sono il nostro riferimento costante. Il C.T.P., inoltre, essendo un “tecnico” esperto può integrare positivamente le osservazioni del C.T.U. portando riflessioni nuove e magari alternative nell’interesse del proprio cliente e delle quali il C.T.U. potrà tenere conto.
Infine, centrale permane il ruolo di sostegno e guida nel corso delle operazioni peritali della parte medesima. Le Consulenze Tecniche d’Ufficio, infatti, implicano un momento di valutazione particolarmente complesso e intenso, all’interno di un contesto separativo spesso pregno di sofferenza. All’interno di tale complessità, spesso di difficile comprensione dalle parti in causa, risulta di forte utilità la possibilità di essere sostenuti e guidati. Il C.T.P. infatti interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della consulenza (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la C.T.U., svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta all’interno di tale procedimento, complesso sia dal punto di vista procedurale, ma anche e soprattutto emotivo.
Bibliografia
Brescia, G. (2015). Manuale del perito e del consulente tecnico nel processo civile e penale. Maggioli Editore.
Codice di procedura civile, 1940, art. 61 e seguenti.
Liebman, E. T., Colesanti, V., Merlin, E., & Ricci, E. F. (2007). Manuale di diritto processuale civile. Principi. Giuffrè Editore.
Magrin M. E., Guida al lavoro peritale, Giuffrè Editore, Milano, 2000.
Manco, E. (2013). Lo psicologo in Tribunale. Come effettuare una consulenza tecnica in separazioni, divorzi e affidamento di figli minori. Edizioni Psiconline.
Sitografia
- www.altalex.it
- www.brocardi.it
- www.diritto.it
Articolo Scritto dalla dott.ssa Vanessa Rigamonti